In cosa consiste l’atto di pignoramento presso terzi? È possibile pignorare i conti correnti di una persona fisica o giuridica debitrice? Scopriamo insieme gli strumenti a disposizione del creditore per recuperare il credito perso.
Cosa sono le indagini bancarie e cosa servono?
Prima di addentrarci nell’argomento dei pignoramenti dei conti correnti del debitore è bene soffermarci prima sull’importanza delle indagini che vanno svolte per rendere efficace tale procedura.
A tal proposito, le indagini bancarie o finanziarie sono un ottimo strumento per identificare i patrimoni economico-finanziari della persona fisica o giuridica debitrice. La loro finalità è quella di acquisire informazioni relative ai rapporti intrattenuti dal soggetto indagato, con i vari istituti di credito, come: banche fisiche, banche online, Poste Italiane o con un qualsiasi altro istituto finanziario.
Nell’ambito delle informazioni per il recupero del credito, il rintraccio dei conti correnti bancari e postali in capo al soggetto debitore risulta determinante per effettuare un atto di pignoramento presso terzi dei conti correnti, oltre che per conoscere preventivamente la reale situazione economico-finanziaria della controparte e decidere con maggiore consapevolezza se intraprendere o meno le azioni giudiziali consentite per il recupero del credito perso.
Grazie a questa tipologia di indagine, quindi, è possibile individuare e successivamente aggredire il patrimonio che la controparte debitrice non vuole far conoscere.
Come recuperare il credito attraverso il pignoramento dei conti correnti bancari del debitore
Come abbiamo visto in precedenza, le indagini bancarie hanno l’obiettivo di risolvere i contenziosi tra debitori e creditori, grazie ad un analisi approfondita della situazione economico-finanziaria della controparte, col fine ultimo di determinare fin da subito la fruttuosità di una procedura di recupero crediti in via giudiziale o stragiudiziale.
Nel caso in cui una persona fisica o giuridica abbia la necessità di intraprendere tale azione, potrebbe, come prima istanza, intraprendere una procedura stragiudiziale per tentare, in via bonaria, di recuperare il credito perso senza l’intervento di un giudice. Questa attività stragiudiziale permetterebbe di ridurre le tempistiche burocratiche e i costi procedurali per giungere alla riscossione delle cifre spettanti, senza la necessità di richiedere l’intervento di un legale rappresentante.
Alle volte però questo tipo di procedura non va a buon fine e il creditore si ritroverebbe costretto a rivolgersi ad un legale, il quale provvederà ad attivare la procedura giudiziale in tribunale, richiedendo al giudice un decreto ingiuntivo per poter aggredire il credito del debitore.
Per garantire una maggiore probabilità di successo e diminuire il rischio di infruttuosità della procedura, un legale esperto avrà bisogno di rivolgersi ad un agenzia investigativa specializzata in indagini per recupero crediti per rintracciare i conti correnti attivi intestati al debitore insolvente e procedere con l’atto di pignoramento presso terzi.
Questo tipo di ricerca viene svolta da investigatori esperti capaci di rintracciare, su tutto il territorio nazionale ed estero, i conti correnti della controparte, fornendo, attraverso un dossier dettagliato, tutte le informazioni finanziarie necessarie che saranno a supporto del creditore in fase di giudizio. Nello specifico vengono riportati nel dossier investigativo i dati relativi ai conti correnti bancari, conti postali, conti correnti online, carte prepagate con IBAN e libretti di risparmio della persona fisica o giuridica richiesta, con indicazione della capienza stimata.
Dopo aver attivato la procedura giudiziale e appurato l’esistenza di conti bancari attivi, il creditore può procedere alla notifica dell’ingiunzione di pagamento che rappresenta il primo atto necessario per avviare l’atto esecutivo e pignorare i conti correnti del debitore.
In questa fase il creditore dovrà attendere 40 giorni prima di poter procedere con la formula esecutiva, in modo tale da dare la possibilità al debitore di poter pagare la somma dovuta, oppure, di opporsi al giudizio davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. Passati i 40 giorni, il decreto ingiuntivo può essere depositato dal creditore, rendendolo così definitivo e inoppugnabile.
Dopo aver ottenuto la formula esecutiva il creditore può finalmente notificare l’atto di precetto con il quale viene intimato al debitore di pagare quanto dovuto entro dieci giorni. Contrariamente si procederà, in via esecutiva e senza alcun ulteriore avviso, all’atto di pignoramento presso terzi dei conti correnti bancari e/o postali per il recupero del credito perso.
Pignoramento stipendio e pensione del debitore su conto corrente
Come abbiamo già visto in precedenza, una volta ottenuta la formula esecutiva, il creditore può procedere all’esecuzione forzata e quindi, al pignoramento dei conti correnti attivi intestati al debitore.
Il recupero de credito sui conti correnti del debitore può essere effettuato anche attraverso la procedura di pignoramento dello stipendio o della pensione della persona interessata.
Il pignoramento dello stipendio è disciplinato dall’articolo 543 del Codice di procedura civile e serve a soddisfare il creditore in caso di insolvenza del debitore. A tal riguardo è utile specificare che non tutto lo stipendio può essere pignorato, infatti, la legge prevede che deve essere sempre garantito al debitore il minimo vitale per vivere e sostenere la propria famiglia.
Questo limite potrebbe variare in base alle modalità utilizzate. Un esempio è dato nel caso in cui il pignoramento del stipendio avviene direttamente sul conto corrente del debitore. In questo caso, la legge prevede che le somme accreditate sul conto al momento della notifica dell’atto di pignoramento possono essere pignorate solamente per quella parte che eccede il triplo dell’assegno sociale, mentre, le mensilità che saranno versate successivamente alla notifica dell’atto di pignoramento verranno pignorate di volta in volta, fino all’estinzione del debito.
Il limite imposto per il pignoramento dello stipendio, vale anche per il pignoramento della pensione sul conto corrente del debitore.
Per comprendere a pieno i limiti dei pignoramenti conto corrente su pensione e stipendio è bene fare un esempio concreto. Come già accennato, se il credito pignorabile del debitore è su conto corrente, la legge prevede l’impignorabilità della pensione o dello stipendio se su tale conto è presente una somma complessiva inferiore al triplo del valore dell’assegno sociale. Ad esempio, se l’importo dell’assegno sociale è pari a 468,10 euro, la soglia oltre la quale è possibile il pignoramento è di 1.404,30€. Vale a dire che solo le somme eccedenti a tale importo posso essere pignorate dal creditore al momento della notifica dell’atto di pignoramento.
Indagini finanziarie per la risoluzione dei contenzioni tra creditori e debitori
Sulla base di quanto espresso precedentemente, le procedure per il recupero del credito attraverso il pignoramento presso terzi dei conti correnti, potrebbero risultare inefficaci, soprattutto se consideriamo i limiti imposti dalla legge per il pignoramento dello stipendio o pensione e la difficoltà di rintracciare i conti correnti aggredibili del debitore.
Grazie alle indagini finanziarie è possibile diminuire il rischio di infruttuosità della procedura di recupero crediti e di avere una maggiore consapevolezza sulle azioni giudiziali da intraprendere.
Le indagini, quindi, rappresentano uno strumento indispensabile per risolvere controversie legate alla mancata risoluzione di debiti tra privati e aziende. In questo tipo di attività investigativa è determinante il rintraccio dei conti correnti bancari e postali del debitore per poter procedere al pignoramento dei conti correnti.
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Quando si acquista un’auto di seconda mano da un privato, è necessario valutare ogni aspetto della compravendita, non solo quello economico o le condizioni generali della vettura. L’acquirente, in assenza di intermediari, deve tutelare in prima persona i propri interessi e, a tale scopo, può effettuare delle apposite verifiche per accertare non solo lo stato di conservazione e manutenzione dell’auto, ma anche quello ‘giuridico’. In tal senso, è possibile ricorrere al rintraccio della targa, conoscendone il numero e il luogo di immatricolazione.
Di seguito, vedremo quali sono le peculiarità di una ricerca di questo tipo quando il veicolo risulta immatricolato in Svizzera.
Cosa vuol dire rintracciare una targa
In linea generale, quando si parla di rintracciare una targa si fa riferimento a determinate operazioni di ricerca che servono a collegare un numero di targa ad un veicolo e, di conseguenza, al soggetto intestatario del mezzo. In altre parole, vengono effettuati controlli specifici per accertare che l’identificazione tra veicolo e numero di targa coincida con quella riportata nei registri automobilistici. Il rintraccio può essere eseguito seguendo due strade: da un lato, si possono estrapolare le informazioni relative al numero di targa, ossia la sequenza alfanumerica riportata sulle piastre metalliche montate sul veicolo; dall’altro, invece, si possono eseguire ricerche d’archivio relative ad un soggetto specifico, in modo tale da verificare se vanta diritti di sorta su uno o più veicoli.
Nel caso si tratti di un soggetto giuridico (una società o un’azienda), ad esempio, il rintraccio può riguardare le flotte aziendali. Qualora non si conosca il nominativo dell’intestatario, è possibile associare un numero di targa ad un determinato veicolo tramite il numero di telaio di quest’ultimo (in genere si tratta di un codice alfanumerico collocato all’interno del vano motore e riportato su un’etichetta metallica).
In Italia, il rintraccio di una targa può essere effettuato per mezzo di una visura al PRA, il Pubblico Registro Automobilistico, ossia l’archivio dove vengono registrati tutti i dati di immatricolazione di un veicolo; la richiesta va inoltrata fisicamente o in modalità telematica. Il documento che contiene i riscontri della visura ha solo una funzione riepilogativa e non ha valore legale, a differenza del cosiddetto “certificato cronologico”.
A cosa serve rintracciare una targa
Rintracciare una targa auto è un’azione di ricerca che può rendersi utile in svariati ambiti e contesti diversi, come sottolinea Andrea Sciangola – Sales Manager di Inside Intelligence & Security Investigations.
Lo scopo principale di una verifica di questo tipo consiste nell’individuare la presenza di eventuali gravami a danno del veicolo, ovvero accertare se vi sono segnalazioni di furto, pignoramento o fermo amministrativo a carico della vettura. Informazioni del genere sono di particolare importanza, ad esempio, nell’ambito di una compravendita tra soggetti privati, senza l’intermediazione di un rivenditore o una concessionaria autorizzata.
In tal caso, è consigliabile che l’acquirente, a tutela dei propri interessi, richieda una visura sulla targa, poiché la formalizzazione della compravendita (ossia il passaggio di proprietà dell’auto) non può essere effettuato se sul veicolo grava, ad esempio, un fermo amministrativo. Quando si verifica un’eventualità di questo tipo, è necessario che vengano espletate le formalità burocratiche per la rimozione dei gravami.
Come rintracciare una targa in Svizzera
Nel caso in cui il veicolo sia stato immatricolato in Svizzera, ovvero sia associato ad una targa svizzera, le modalità di rintraccio sono differenti. Sono diversi i fattori che concorrono a rendere diverse le procedure:
- Il sistema delle targhe. Va tenuto conto, anzitutto, che la Svizzera non fa parte dell’Unione Europea; di conseguenza, i veicoli immatricolati all’interno del paese circolano con una targa di formato diverso da quello europeo standard. In aggiunta, rispetto agli stati membri dell’UE, le targhe non sono associate in maniera univoca al veicolo ma alla persona fisica che al momento dell’immatricolazione diventa “detentore” della targa. La normativa svizzera prevede che lo stesso soggetto possa detenere la targa anche se cambia veicolo o si trasferisce in altra residenza all’interno dello stesso cantone. Qualora il detentore si trasferisca in un altro cantone, deve richiedere una nuova targa, recante la sigla di identificazione del nuovo cantone di residenza. A rendere ancora più complesso il sistema delle targhe svizzere vi sono le cosiddette “targhe trasferibili”: in sintesi, in Svizzera è possibile immatricolare due veicoli della stessa categoria associandoli ad una sola targa, per poi applicare quest’ultima su uno dei due mezzi (che, di conseguenza, non possono circolare contemporaneamente);
- La giurisdizione cantonale. Mentre in Italia esiste un archivio nazionale (il PRA, tenuto dall’ACI) in cui sono registrati i dati dei veicoli immatricolati dopo il 1993 (ultimo anno di circolazione delle targhe ‘provinciali’), in Svizzera i dati e le procedure relativi alle targhe sono gestiti da enti cantonali. Come si legge sul portale di riferimento della confederazione elvetica, “per sapere chi è il detentore di un determinato numero d’immatricolazione, occorre rivolgersi all’ufficio della circolazione del Cantone di provenienza dello stesso. Si possono ottenere notizie (nome e indirizzo del detentore) su tutte le targhe immatricolate in circolazione. Sono escluse le targhe che sono state depositate, sono scadute o sono sottoposte al blocco della comunicazione dei dati. Molti Cantoni dispongono di un elenco delle targhe in forma cartacea, alcuni offrono un servizio di informazione via SMS e altri pubblicano in Internet i numeri di immatricolazione con i dati relativi al detentore”.
Sulla base di quanto sottolineato fin qui, è facile intuire come la ricerca di un numero di targa registrato in Svizzera possa presentare notevoli difficoltà; ragion per cui, è bene affidarsi a figure specializzate, rivolgendosi ad un’agenzia di investigazione privata che offra un servizio di rintraccio delle targhe straniere, specie nel caso in cui il titolare della targa abbia richiesto il blocco all’accesso pubblico dei dati.
Chiunque abbia interesse ad effettuare il rintraccio può mettersi in contatto con l’agenzia per conferire il relativo mandato d’incarico, dopo aver stabilito un contatto telefonico o via e-mail. Prima che i tecnici incaricati possano procedere alla ricerca, il mandante deve comunicare le informazioni a propria disposizione, ovvero il numero di targa o il nominativo sul quale effettuare ulteriori ricerche.
Ai fini dell’indagine possono essere utili anche dettagli secondari, come ad esempio la marca o il modello del veicolo, l’anno di costruzione e le specifiche tecniche della motorizzazione. I dati estrapolati durante le procedure di rintraccio sono contenuti all’interno di un dossier investigativo, un documento tecnico che viene inviato poi a chi ha richiesto il servizio; questi può risultare utile non soltanto per la valutazione di un acquisto tra privati ma anche per risolvere controversie legate ad un sinistro stradale.
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La gestione del denaro rappresenta uno degli aspetti più sensibili in ambito finanziario e commerciale; le transazioni e i capitali – depositati in istituti bancari nazionali o internazionali – vengono monitorati in maniera sempre più stringente, per assicurare un adeguato grado di trasparenza e, al contempo, limitare o impedire azioni illegittime, soprattutto quelle finalizzate al riciclaggio.
Al fianco dei controlli che vengono effettuati regolarmente dalle autorità preposte, anche soggetti privati – con interessi legittimi – possono richiedere verifiche professionali per il rintraccio di capitali, specie se depositati in conti all’estero. In questo articolo vedremo qual è la procedura per identificare un conto corrente attivo all’estero, come viene implementata e in quali ambiti può risultare di particolare rilevanza.
Come sapere se esiste un conto corrente
Un soggetto privato che abbia necessità, o interesse, a rintracciare un conto corrente, non può procedere in prima persona, in quanto non è in possesso delle competenze e degli strumenti necessari ad attuare le verifiche che servono per individuare un conto aperto presso un istituto bancario nazionale o internazionale.
Ragion per cui, in casi del genere, il soggetto interessato ad effettuare il rintraccio si rivolge ad un’agenzia di investigazione privata, specializzata in servizi di questo genere. In tal modo, come spiega Andrea Sciangola – Sales Manager di Inside Intelligence & Security Investigations, si fa ricorso ad un intervento professionale, di carattere tecnico specialistico, che consente di ottenere riscontri oggettivi, nel rispetto delle norme e delle giurisdizioni competenti in materia. L’azione investigativa si concentra su di un soggetto fisico o giuridico e prevede, una volta conclusasi la fase operativa, la consegna di un dossier investigativo, ossia un documento tecnico all’interno del quale sono riportare le informazioni relative al target di riferimento.
Tali riscontri possono poi essere impiegati in vario modo, a seconda degli obiettivi prefissati inizialmente dal mandante delle verifiche.
Rintracciare conto corrente
Dal punto di vista pratico ed operativo, il rintraccio di conti e capitali depositati all’estero segue un iter ben preciso. Il primo step consiste nel contatto tra le parti: il soggetto che richiede l’indagine, per mezzo di un legale rappresentante, si rivolge all’agenzia per richiedere lo svolgimento di un’indagine per rintracciare un conto corrente. In questa fase, gli obiettivi da perseguire, tramite appositi controlli, vengono concordati e formalizzati tramite la sottoscrizione di un contratto.
Esaurite le incombenze formali, si apre la fase attiva della procedura di rintraccio che non può prescindere dall’acquisizione dei dati di identificazione del soggetto da sottoporre ad indagine: nel caso si tratti di una singola persona, gli agenti incaricati hanno bisogno di ottenere i dati anagrafici mentre, qualora si tratti di un soggetto giuridico (ossia una società o un’azienda), sono necessari – ai fini dell’indagine – informazioni di altro tipo, quali la denominazione o la ragione sociale del target, oltre al paese in cui quest’ultimo ha aperto un conto corrente presso un istituto bancario.
Il rintraccio di un conto corrente estero deve contemplare diverse casistiche; il titolare, infatti, può essere un cittadino italiano o straniero, con residenza italiana o estera, le cui attività sono radicate all’interno o al di fuori dei confini nazionali.
L’azione degli investigatori incaricati può fare leva anche su una sentenza giudiziaria emessa in Italia (e approvata da un giudice del paese in cui si trovano gli istituti bancari ai quali inoltrare la richiesta per effettuare apposite indagini) nel caso in cui, ad esempio, il rintraccio del conto corrente all’estero sia finalizzato al pignoramento o al recupero di crediti che il mandante ha maturato nei confronti del titolare dei capitali depositati. Ciò vale, in particolare, se il soggetto delle indagini è una persona fisica; qualora, invece, si tratti di una società o un’azienda, è possibile preliminarmente consultare il Registro delle Imprese (assieme ad altri archivi tenuti da enti pubblici) per verificare se essa è radicata in Italia, prima di rivolgersi ad enti competenti analoghi per le ricerche al di fuori dei confini nazionali.
Rintracciare beneficiario effettivo
Oltre alle indagini bancarie per il rintraccio di un conto corrente può essere necessario raggiungere anche un secondo obiettivo investigativo: l’identificazione del titolare effettivo, indicato anche come “beneficial owner”. Il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 definisce il titolare effettivo come “la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché’ non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato”.
In aggiunta, il decreto – che rappresenta il principale riferimento normativo antiriciclaggio – definisce il titolare effettivo anche come “la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica”.
Per quanto riguarda le operazioni di indagine approntate allo scopo di identificare il titolare effettivo di un soggetto giuridico, una fondazione o un trust (entità per le quali valgono gli stessi parametri sopra indicati), la procedura si svolge in maniera analoga a quella necessaria al rintraccio di conti correnti esteri. L’unica differenza, in tal caso, è che le informazioni relative alla persona fisica che costituisce il target delle indagini possono essere talvolta estrapolate anche dai documenti pubblici ufficiali inerenti alla società o all’azienda; in questo modo è possibile stabilire non solo se il soggetto sottoposto a verifica è il titolare effettivo ma anche se, ad esempio, ricopre una carica dirigenziale o manageriale, oppure se detiene una quota di partecipazione azionaria.
Ciò consente agli agenti incaricati di individuare, eventualmente, non solo i conti correnti intestati ad una persona fisica ma anche altri asset riconducibili allo stesso.
Le indagini per rintracciare conti correnti esteri o il beneficial owner possono risultare funzionali a procedure di vario tipo; la casistica più comune è rappresentata dal recupero crediti: il creditore conferisce il mandato agli investigatori privati per individuare bene aggredibili ai fini del recupero delle somme che gli sono dovute. Non meno raro è il ricorso a questa tipologia di investigazioni nell’ambito della due diligence, in special modo quella patrimoniale o finanziaria, che consente al mandante di ottenere riscontri oggettivi circa l’affidabilità e la trasparenza del proprio interlocutore, in vista di una possibile acquisizione o fusione tra società.
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Nelle controversie tra due o più soggetti incentrate sull’esistenza di un debito può risultare necessario, talvolta, approntare specifiche verifiche, utili a ricostruire con maggiore precisione e chiarezza la situazione lavorativa e retributiva del soggetto sul quale ricade l’onere debitorio. Uno degli strumenti di indagine più efficaci è il rintraccio del posto di lavoro, un’operazione mirata a rintracciare l’eventuale inquadramento lavorativo del debitore. In questo articolo vediamo, nello specifico, quali sono le finalità specifiche di un intervento investigativo di questo tipo e in che modo vengono implementate le operazioni di ricerca dei dati del rintraccio.
A cosa serve rintracciare un posto di lavoro
Il rintraccio del posto di lavoro, come spiega Andrea Sciangola – Sales Manager di Inside Intelligence & Security Investigations, è una procedura d’indagine di carattere tecnico specialistico; viene effettuata per ricavare una serie di informazioni inerenti alla situazione lavorativa di un determinato soggetto. Nello specifico, il report investigativo risultante dalle operazioni di ricerca contiene le seguenti informazioni:
- I dati anagrafici del target delle indagini (nome, cognome, data e luogo di nascita);
- Codice fiscale e indirizzo (in genere indicato da chi richiede il rintraccio);
- Elenco delle attività lavorative svolte; nello specifico, nel report vengono indicate: il tipo di occupazione ed il relativo inquadramento contrattuale, il datore di lavoro (compreso l’indirizzo della sede presso la quale il soggetto ha lavorato, un contatto telefonico ed il numero di iscrizione alla Camera di commercio), una stima della retribuzione percepita ed eventuali note integrative; qualora il soggetto ricopra cariche dirigenziali presso un’azienda o una società, nel report investigativo sono evidenziati i dati di quest’ultima: denominazione, sede, forma giuridica e nome del titolare. Informazioni più specifiche possono essere incluse in nota.
Le informazioni reperite possono essere integrate anche da ricerche volte ad individuare tutte le fonti di reddito riconducibili al soggetto sottoposto ad indagine (comprese quelle non derivanti da prestazioni lavorative indipendenti o subordinate, come ad esempio rendite e locazioni); allo stesso modo, le indagini possono puntare anche a ricostruire la situazione patrimoniale del target (ovvero immobili, conti correnti bancari e postali, autovetture e altro).
I riscontri ottenuti per mezzo di una procedura di rintraccio del posto di lavoro possono essere impiegati ai fini dell’esecuzione di un pignoramento; secondo quanto stabilito dall’articolo 492 del Codice di procedura civile, infatti, il debitore “può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione”. La ricerca di beni da pignorare, ai sensi dell’articolo 492-bis del Codice di procedura civile, può essere effettuata per via giudiziale ordinaria – con notevole aggravio delle tempistiche e col conseguente rischio di pregiudicare l’esito del recupero – attraverso “modalità telematiche”; in tal caso, il giudice autorizza l’ufficiale giudiziario ad accedere, “mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione”. Nello specifico, quando l’ingiunzione comporta l’acquisizione di una parte della retribuzione di un debitore, si parla di pignoramento del quinto; a tal proposito, è utile sottolineare come il D.L. n°83 del 27/6/2015 abbia elevato i limiti di pignorabilità, sia sullo stipendio che sulla pensione.
Il rintraccio del posto di lavoro, inoltre, consente di aggirare le difficoltà connesse alla tracciabilità del denaro contante che fino al 31 dicembre 2021 sarà di 2000 euro (per poi dimezzarsi dal primo gennaio del 2022); in altre parole, laddove non sia possibile tenere traccia di pagamenti e retribuzioni in contanti. La procedura del rintraccio del posto di lavoro consente di ricavare riscontri oggettivi, sulla base dei quali è possibile quantificare beni e fonti di reddito passibili di pignoramento.
Tra le altre possibilità finalità del rintraccio del lavoro vi è la verifica reddituale e patrimoniale nell’ambito di procedimenti di separazione o divorzio.
Come si effettua il rintraccio del posto di lavoro
Il tracciamento del posto di lavoro di una persona fisica è una procedura professionale; ragion per cui è necessario, affinché venga implementata in maniera accurata ed approfondita, affidarla a figure professionali, in possesso delle adeguate competenze. A tale scopo, è possibile dare mandato per questo tipo di procedura ad un’agenzia di investigazione privata specializzata in indagini per il recupero credito; nel caso in cui il target di riferimento lavori all’estero (o per un’azienda con sede in un paese straniero), reperire le necessarie informazioni per la ricostruzione del quadro patrimoniale e retributivo può risultare più complesso. Ragion per cui, la procedura di rintraccio di un posto di lavoro all’estero non può essere implementata se non da professionisti del settore. Vediamo, in dettaglio, come si svolge l’intera procedura.
Il primo passaggio necessario è il contatto tra chi richiede il servizio e l’agenzia specializzata; il mandante può occuparsene in prima persona o delegare l’incombenza ad un legale rappresentante. In questa fase vengono fissati gli obiettivi dell’intervento, che poi vengono sottoscritti da ambo le parti sotto forma di contratto. Una volta espletate le formalità necessarie, gli agenti incaricati possono dedicarsi alla parte operativa, che prende le mosse dalla raccolta degli estremi di identificazione del soggetto da sottoporre al rintraccio. In particolare, si tratta dei dati anagrafici e di informazioni relative al lavoro; in tal modo, gli investigatori possono ricavare un profilo di riferimento.
Lo step successivo consiste, in sostanza, nel controllo dei dati acquisiti e nella successiva raccolta di informazioni inerenti alla situazione lavorativa e patrimoniale; la ricerca si sviluppa attraverso diversi canali, dalle verifiche sul posto al ricorso a fonti confidenziali. In aggiunta, il rintraccio implica il ricorso ad archivi pubblici, come ad esempio il Registro delle Imprese o analoghi registri tenuti dalle autorità competenti di un paese straniero, se il rintraccio è incentrato su una persona fisica che risiede o lavora all’estero. Le informazioni desunte possono essere integrate anche da indagini su conti correnti, bancari e postali, e carte di credito e vengono poi passate al vaglio tramite ulteriori verifiche (ad esempio, presso il datore di lavoro del soggetto sottoposto ad indagine). Ad ulteriore sostegno degli elementi raccolti secondo le procedure sopra descritte, gli investigatori possono implementare un’attività di osservazione diretta del target, tramite pedinamento o appostamento, volta a documentare attraverso prove video-fotografiche gli esiti delle indagini.
Quando il rintraccio del posto di lavoro è completato, i tecnici dell’agenzia stilano un dossier investigativo, ossia un documento tecnico all’interno del quale sono riepilogati – in modo analitico – i riscontri emersi dalle procedure d’indagine, in base agli obiettivi concordati preliminarmente con il mandante del rintraccio.
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I veicoli a motore, per essere ammessi alla circolazione su strada, devono essere dotati di targa, una piastra rettangolare o quadrata sulla quale è riportato un codice alfanumerico che consente l’individuazione univoca del mezzo.
Dopo la riforma di fine millennio, le targhe dei veicoli immatricolati nei paesi membri dell’Unione Europea hanno adottato un formato standard (caratteri neri su fondo bianco o giallo) che consente di identificare solo lo stato di immatricolazione, per mezzo di una lettera o una sigla maiuscola posta di lato al numero di targa. Anche per questo, non è raro imbattersi in un veicolo con targa straniera che circola sulle strade italiane; purtroppo, ciò può rappresentare un problema nel caso in cui sia necessario rintracciare il mezzo immatricolato all’estero, a fini assicurativi o per un qualsiasi altro motivo.
Di seguito, vedremo qual è la procedura necessaria per il rintraccio di una targa estera e quali dati si possono ricavare.
A cosa serve rintracciare la targa
Rintracciare una targa è una procedura che viene implementata in diversi contesti e per una vasta gamma di scopi differenti. In generale, l’iter di tracking che parte dal solo numero di targa serve a risalire alle informazioni salienti inerenti al veicolo associato alla targa stessa. In altre parole, a collegare in maniera univoca la combinazione di caratteri che costituiscono la targa di immatricolazione con un determinato veicolo, sia esso un’autovettura oppure un motoveicolo.
Ciò consente anche di ricostruire lo statuto giuridico del mezzo nel momento in cui viene effettuata la ricerca, a patto che i dati in questione siano stati meccanizzati, ossia inseriti in un archivio in formato digitale al quale poter fare riferimento (in Italia, ad esempio, le informazioni riguardanti veicoli immatricolati prima del 1993 sono più difficili da reperire in quanto non registrate digitalmente).
Come osserva anche Andrea Sciangola – Sales Manager di Inside Intelligence & Security Investigations, rintracciare una targa può essere un’operazione necessaria in diversi ambiti; il principale è sicuramente quello assicurativo: in caso di sinistro in cui sia coinvolta un’auto identificata solo dalla targa, per espletare le formalità relative all’incidente è necessario risalire all’intestatario del mezzo per mezzo di una visura sul numero di targa. Similarmente, può essere necessario effettuare una tracciatura qualora si acquisti un’auto di seconda mano da un privato (in tal caso la visura ha scopo cautelativo e serve principalmente ad accertare che il venditore non abbia omesso informazioni rilevanti). In linea di principio, rintracciare una targa estera serve a tutelare coloro i quali rispettano le disposizioni del Codice della Strada e, più in generale, delle leggi italiane.
Le normative che riguardano la circolazione su strada dei veicoli immatricolati all’estero, infatti, imporrebbero la reimmatricolazione del veicolo qualora l’intestatario abbia fissato la propria residenza in Italia da oltre sessanta giorni; in realtà, sono in molti a trasgredire a questa recente prescrizione (introdotta nel 2018 da cosiddetto “Decreto Sicurezza”) e ciò può complicare notevolmente l’iter burocratico per dirimere questioni legate alle responsabilità in caso di sinistro. Nei casi più gravi, la targa straniera potrebbe essere contraffatta oppure utilizzata per reimmettere in circolazione un veicolo rubato; tramite una tracciatura professionale, quindi, è possibile anzitutto verificare se il codice di immatricolazione è autentico e se esiste una reale associazione in un archivio dedicato con il veicolo su cui viene esibito.
Quali dati si possono conoscere
A prescindere dallo scopo per il quale viene effettuata, la visura di una targa consente di ricavare diversi dati di identificazione relativi al veicolo al quale è associata; nello specifico, è possibile risalire alle seguenti informazioni:
- Estremi anagrafici del proprietario o del soggetto (persona fisica o giuridica) al quale è intestato il mezzo;
- Marca e modello del veicolo;
- Caratteristiche tecniche principali del motore (potenza, cilindrata e tipo di alimentazione),
- Data di immatricolazione;
- Presenza di gravami, come ad esempio un fermo amministrativo, un pignoramento o una denuncia per furto.
Naturalmente, a seconda del paese di immatricolazione, il tipo di dati conservati in archivio può variare, così come la disponibilità degli stessi rispetto a ricerche di questo genere.
Come si rintraccia una targa straniera
Rintracciare una targa italiana è un’operazione piuttosto semplice. Basta richiedere una visura al PRA, il Pubblico Registro Automobilistico presso il quale vengono registrate le immatricolazioni. La richiesta di visura può essere inoltrata tramite il sito ufficiale dell’ACI, l’Automobile Club Italia o un sito specializzato. Dal momento che la visura è un documento privo di valore legale, per utilizzi che non siano di mera consultazione o verifica è necessario richiedere un certificato cronologico, un documento riportante tutte le informazioni relative ad un determinato veicolo a partire dalla prima immatricolazione.
Per quanto riguarda i veicoli immatricolati all’estero, l’iter da seguire per rintracciare una targa straniera è più complesso. È possibile inoltrare una richiesta specifica presso l’ente competente che opera nella nazione di riferimento (il corrispettivo locale dell’ACI o della Motorizzazione Civile); in caso di sinistro stradale, è possibile rivolgersi direttamente all’UCI (Ufficio Centrale Italiano), l’ente in grado di accertare se il veicolo con targa estera coinvolto nell’incidente presenta una copertura assicurativa nello stato di immatricolazione.
Per tracciature di altro tipo, poiché in alcuni casi potrebbe risultare quantomeno complicato individuare tali enti e mettersi in contatto con chi di dovere, esiste una valida alternativa rappresentata dal servizio di tracciatura delle targhe estere offerto da diverse agenzie di investigazione privata. Qualora si proceda su questa strada, è necessario contattare l’agenzia, tramite il sito web di riferimento o per telefono, e richiedere il servizio; affinché la ricerca possa essere approntata, è necessario che il committente sia a conoscenza del numero di targa esatto (ed eventualmente dello stato di immatricolazione). La richiesta viene generalmente inoltrata per via telematica e, dopo il pagamento della tariffa applicata dall’agenzia, evasa in un lasso di tempo che può variare in base al paese in cui verrà effettuata la ricerca. Al termine della ricerca, al richiedente viene inviato un documento, in formato PDF; si tratta, a tutti gli effetti, di una visura in cui sono riportati i dati resi disponibili dall’archivio presso il quale è stata effettuata la ricerca.
Dal punto di vista tecnico, una ricerca di questo tipo – ovvero a carattere ‘privato’ – può essere effettuata soltanto da agenzie specializzate e professionisti del settore, in grado di accedere ai registri informatici esteri in cui vengono riportati i dati di immatricolazione di un veicolo. In assenza di una reale necessità, come ad esempio un sinistro stradale, per un privato è molto difficile ottenere in prima persona le informazioni menzionate in precedenza, anche perché ogni paese applica politiche diverse circa l’accesso ai propri archivi pubblici.
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La riscossione di un debito può trasformarsi, talvolta, in una procedura lunga e complessa, specie se il soggetto debitore è inadempiente o poco trasparente. In base alla natura del debito, e delle modalità di estinzione dello stesso concordate in precedenza dalle parti in causa, può capitare che si renda necessario un intervento coatto a carico del conto corrente intestato al debitore (nello specifico, può trattarsi di un prelievo di denaro, di un blocco o della confisca, anche in relazione all’entità del debito da estinguere). In casi del genere può configurarsi la necessità di rintracciare il conto del debitore, qualora quest’ultimo non abbia fornito gli estremi di identificazione dello stesso. L’individuazione del conto può essere ulteriormente complicata dal fatto che sia aperto presso un istituto bancario estero, al di fuori dell’Unione Europea. Di seguito, vedremo qual è la procedura da intraprendere per rintracciare un conto corrente in Svizzera.
Cosa vuol dire rintracciare un conto estero
Prima di approfondire il tema della ricerca di un conto attivo presso una banca svizzera, è bene evidenziare cosa voglia dire, in concreto, rintracciare un conto bancario estero. In sintesi, quando si fa parla di “rintraccio di conti correnti esteri” si fa riferimento ad una serie di procedure di natura investigativa che hanno lo scopo di individuare gli estremi di identificazione (ovvero le ‘coordinate’) di un conto corrente bancario aperto presso un istituto con sede in una nazione straniera rispetto alla nazione di cui è cittadino il titolare del conto e/o chi richiede l’intervento per rintracciarlo. Se, ad esempio, tale procedura si colloca nell’ambito di una più ampia operazione di recupero del credito, il rintraccio può consistere nella verifica dell’esistenza di conti esteri intestati al soggetto debitore, sia esso una persona fisica o giuridica. Data la complessità delle operazioni di tracciatura, queste – quando non vengono implementate direttamente dall’Autorità Giudiziaria competente – vengono affidate a tecnici specializzati, che agiscono, in base alle richieste del committente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy bancaria e delle disposizioni delle giurisdizioni territoriali competenti per il territorio in cui si trova l’istituto di credito presso il quale il conto è stato aperto.
Perché rintracciare un conto all’estero
Come spiega Andrea Sciangola – Sales Manager di Inside Intelligence & Security Investigations, la necessità di rintracciare un conto corrente estero può presentarsi in diversi frangenti; uno dei più comuni è il già citato recupero crediti. In tal caso, però, è necessario sottolineare come l’acquisizione coatta di crediti, così come il pignoramento, può essere materialmente eseguita soltanto dall’Autorità Giudiziaria competente, nell’ambito di un processo giudiziario, di natura civile o penale. In aggiunta, specie se si tratta di un conto intestato ad una persona giuridica (come ad esempio una società), il rintraccio può rientrare in una più ampia procedura investigativa di due diligence, sia di carattere generale sia specialistica (bancaria o finanziaria). Infine, l’individuazione di un conto bancario estero può rientrare tra le procedure necessarie a dirimere questioni legate a pratiche di successione ereditaria, quando si presenta la necessità di tracciare tutti gli averi del defunto per definire le quote spettanti ai vari eredi.
Come rintracciare un conto in Svizzera
La procedura per il rintraccio di un conto corrente bancario svizzero, come già accennato, può essere implementata soltanto da professionisti del settore, ossia tecnici qualificati in possesso degli strumenti necessari per effettuare le opportune verifiche. Nello specifico, è possibile affidarsi ad un’agenzia di investigazione privata specializzata nelle operazioni di recupero crediti e tracciamento di conti esteri. Il mandato di indagine può essere conferito in prima persona dal diretto interessato o, secondo una prassi ampiamente consolidata, dal legale rappresentante dello stesso, specie se il soggetto mandante è una persona giuridica che richiede di rintracciare un conto straniero per due diligence. Dopo un primo contatto, le parti intavolano un dialogo per inquadrare gli obiettivi dell’intervento e il raggio d’azione della procedura investigativa; quando le parti hanno concordato gli estremi e le finalità dell’indagine, possono stipulare un contratto che assegna formalmente il mandato all’agenzia incaricata.
La prima fase pratica delle operazioni di rintraccio consiste nell’acquisire dati ed informazioni inerenti al titolare del conto che si presume sia stato attivato presso un istituto bancario svizzero. In particolare, sono necessari gli estremi anagrafici del soggetto, così che gli investigatori abbiamo un profilo di riferimento sul quale lavorare. Segue una fase di screening e ricerca la quale si articola in modalità differenti a seconda delle richieste formulate dal committente. L’attività di rintraccio, infatti, può avere carattere locale, regionale o nazionale (includendo un numero più o meno ampio di istituti principali e secondari), in base al grado di accuratezza e approfondimento dell’indagine; un altro aspetto caratteristico della ricerca è l’esame delle banche online, ossia quegli istituti che non hanno una presenza fisica (uno sportello) sul territorio.
Va sottolineato come, a differenza di quanto accadeva in passato, la Svizzera sia un paese meno ‘ermetico’ dal punto di vista bancario; non a caso, già nel 2015, è stato pubblicato l’elenco dei conti dormienti, ossia depositi non rivendicati (che all’epoca ammontavano ad oltre 40 milioni di euro). Ciò che rende comunque complessa l’attività di ricerca è il fatto che la Svizzera, non essendo uno Stato membro dell’Unione Europea, applica leggi finanziarie diverse; ragion per cui, rintracciare un conto aperto presso una banca elvetica è possibile solo nel rispetto delle giurisdizioni locali.
Al termine dell’iter investigativo, i tecnici incaricati stilano un dossier investigativo; si tratta di un documento all’interno del quale vengono illustrati il lavoro svolto ed i risultati ottenuti, coerentemente con gli obiettivi fissati con il committente. Il dossier ha valore informativo a supporto del processo giudiziario per il recupero coatto del credito oppure può integrare i riscontri emersi da una più ampia azione di due diligence a carico di una società (o più di rado, di una persona fisica) con dati oggettivi ottenuti per mezzo di procedure professionali e certificate.
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Il rapporto tra creditore e debitore può divenire problematico quando quest’ultimo non rispetta i termini di adempimento ai propri oneri; al verificarsi di determinate circostanze può rendersi necessario l’intervento delle autorità competenti, a tutela degli interessi del soggetto creditore. Uno dei provvedimenti ai quali più di frequente si ricorrere per dirimere le controversie tra debitore e titolare del credito è il pignoramento, ossia “una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”, come disposto dall’articolo 492 del Codice di procedura civile. Il provvedimento può riguardare beni mobili, immobili o nella disponibilità di un soggetto terzo; in quest’ultimo caso si parla di pignoramento presso terzi. Di seguito, vedremo di cosa si tratta e in che modi viene messo in atto.
Cos’è il pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi è disciplinato dall’articolo 543 del Codice di procedura civile; il dispositivo stabilisce che “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato”. In altre parole, come spiega Andrea Sciangola – Sales Manager di Inside Intelligence & Security Investigations, esistono due forme distinte di pignoramento verso terzi:
- Pignoramento di beni mobili o immobili di proprietà del debitore ma nella disponibilità o in possesso di un soggetto terzo;
- Pignoramento di crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi.
In entrambi i casi, l’atto di pignoramento presso terzi deve includere, assieme all’ingiunzione emessa dall’ufficiale giudiziario, anche la seguente documentazione:
- L’indicazione del credito, del titolo o del precetto per il quale si procede all’ingiunzione;
- L’indicazione, anche generica, delle cose o delle somme dovute oppure l’intimazione al soggetto terzo di non disporre dei beni (o dei crediti) pignorati in assenza dell’ordine da parte del giudice;
- La dichiarazione di domicilio o di residenza nel comune in cui ha sede il tribunale competente “nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente”;
- La citazione del debitore a comparire dinnanzi all’autorità giudiziaria competente.
- Come funziona il pignoramento
Il pignoramento presso terzi funziona in maniera analoga ad altre forme del medesimo atto. Il creditore presenta un’istanza all’ufficiale giudiziario; se accettata, quest’ultimo dispone il pignoramento di beni o crediti i quali non vengono sottratti al debitore ma semplicemente tolti dalla sua disponibilità. Nel caso in cui il pignoramento ricada sui beni di un soggetto terzo, gli effetti dell’atto sono gli stessi: il provvedimento vincola i beni (o i crediti) ed impedisce a chi li ha a disposizione di disporne liberamente secondo modalità che potrebbero provocarne il decadimento o la distruzione (pur restando di proprietà del soggetto in questione). Va sottolineato come esistano crediti non pignorabili; si tratta, in particolare, di crediti alimentari (fatta eccezione per i procedimenti inerenti all’erogazione di alimenti), sussidi di sostentamento o di grazia destinate a soggetti inclusi in specifici elenchi.
Il pignoramento può essere annullato in tempi brevi pagando a mano all’ufficiale giudiziario la somma corrispondente al debito; tale prassi prende il nome di “pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario” ed è disciplinata dall’articolo 494 del Codice di procedura civile. Se tale modalità di estinzione del debito non viene implementata, il debitore può procedere alla conversione del pignoramento, secondo quanto disposto dall’articolo 495 del c.p.c.: “il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese”. La somma che il debitore deve corrispondere in luogo dei beni pignorati viene quantificata dal giudice incaricato dell’esecuzione del provvedimento. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni mobili o immobili, l’autorità giudiziaria può decretare la rateizzazione mensile delle somme dovute al creditore.
Per quanto riguarda gli oneri che ricadono sul soggetto terzo, l’articolo 547 del Codice di procedura civile stabilisce che “con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”.
Se ciò non accade, il giudice può autorizzare la vendita o la cessione degli oggetti pignorati; “l’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati” – si legge all’articolo 501 del c.p.c. – “non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata”.
Quando avviene
Dal punto di vista strettamente procedurale, il pignoramento è un’ingiunzione che si concretizza nel momento in cui l’ufficiale giudiziario accoglie un’istanza da parte di un creditore. Naturalmente, l’istanza può essere motivata da circostanze differenti:
- l’inadempienza del debitore che non ha rispettato i termini di pagamento per l’estinzione del debito;
- il mancato adempimento degli oneri debitori a fronte di una precedente ingiunzione (il precetto) volta alla riscossione di somme dovute.
Oltre a rivolgersi all’autorità giudiziaria, il soggetto creditore può intraprendere un’altra strada per tutelare i propri interessi, nel tentativo di dimostrare che l’atteggiamento del debitore è fraudolento. A tale scopo, è possibile rivolgersi ad un’agenzia di investigazioni privata in grado di svolgere indagini finanziare. Il mandato può essere conferito dal diretto interessato oppure da un legale rappresentante. Lo scopo di un intervento investigativo di questo tipo è quello di ricostruire la situazione finanziaria e patrimoniale del soggetto debitore; le indagini finanziarie sono del tutto legittime, in quanto non richiedono l’approvazione della controparte. Dal punto di vista operativo, la prima fase dell’iter consiste nell’acquisizione degli estremi di identificazione del target delle indagini; in tal modo, i tecnici incaricati possono delineare un profilo sul quale operare. Lo step successivo prevede la consultazione di registri pubblici alla ricerca di riscontri utili alla configurazione dello status patrimoniale del target delle indagini. Le ricerche orientate in tal senso prevedono anche la tracciatura di conti bancari e postali e l’individuazione delle fonti di reddito riconducibili più o meno direttamente al debitore. In tal modo, il creditore può avere a disposizione elementi tali da valutare l’opportunità di chiamare in causa l’ufficiale giudiziario; ciò avviene quando le indagini portano alla luce una situazione in contrasto con quanto dichiarato dal soggetto sul quale ricade l’onere del debito. Al termine della procedura investigativa, gli agenti stilano un dossier investigativo, all’interno del quale vengono illustrati il lavoro svolto ed i risultati con esso ottenuto. La relazione può costituire un elemento importante a supporto dell’istanza da presentare per ottenere la riscossione dei crediti.
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Quando un’azienda deve fronteggiare una carenza di organico o ha bisogno di integrare nuove risorse, valuta la possibilità di assumere nuovi dipendenti. A tale scopo, viene affidata ad apposite figure professionali (i recruiter) la funzione di individuare e valutare, nell’ambito di un processo di selezione, i profili dei candidati che hanno mostrato interesse per la posizione disponibile.
Tali figure hanno il compito di determinare se le competenze e le esperienze pregresse di ogni candidato lo rendano idoneo alle mansioni che dovrà svolgere e se gli consentiranno di essere integrato immediatamente nell’organico oppure impongono un periodo di affiancamento a figure più esperte al fine di facilitarne l’inserimento dopo una fase propedeutica di apprendistato.
Nel caso in cui la posizione resasi disponibile implichi funzioni di particolari responsabilità (o si collochi ai vertici dell’organigramma aziendale) è possibile che i recruiter richiedano ulteriori verifiche; tra queste vi è la cosiddetta indagine reputazionale: di seguito, vediamo di cosa si tratta, a cosa serve e come viene effettuata.
Cos’è un’indagine reputazionale
Di norma, il processo di selezione per l’individuazione di nuove figure da inserire nell’organico aziendale include una fase articolata in uno o più colloqui.
Questi possono essere svolti in presenza, oppure a distanza (per telefono, via skype o con altre modalità analoghe). Il colloquio rappresenta lo strumento a disposizione dei recruiter per conoscere meglio l’aspirante dipendente e valutarne le competenze, anche al di fuori di quelle curriculari. In alcuni casi, l’azienda può pianificare più colloqui (con quello conoscitivo che assume carattere propedeutico ai successivi) e impostarli secondo le modalità che ritiene più opportune; talvolta, ad esempio, il candidato può essere chiamato a sottoporsi ad un test valutativo, utile ai recruiter a valutare alcune attitudini ben precise, come ad esempio la capacità di reagire sotto pressione o il problem solving.
Esaurita la fase dei colloqui, il potenziale datore di lavoro può ritenere opportuno approntare ulteriori verifiche, per mezzo di apposite indagini reputazionali. Questo genere di verifiche, come spiega Alessio Piccinni – Intelligence & Cyber Risk Management Analyst di Inside Intelligence & Security Investigations, sono rivolte principalmente alla raccolta di riscontri che, di norma, non vengono inclusi nei curricula o in altre fonti di facile accesso e sono difficilmente reperibili al di fuori di un intervento professionale.
In sostanza, un’indagine reputazione è una procedura investigativa – che trova applicazione in diversi contesti – per mezzo della quale è possibile verificare la carriera professionale di un singolo soggetto oppure ricostruire l’organizzazione interna di un’azienda o di una società, concentrandosi in maniera particolare sulla composizione dell’organigramma e sulle persone fisiche che occupano posizioni di primo piano (amministratori, dirigenti e soci).
A seconda delle richieste della committenza e del target, l’indagine può avere carattere individuale o collettivo se incentrata, rispettivamente, su un singolo individuo o su un gruppo più ampio di soggetti.
A cosa serve un’indagine reputazionale
Come si può intuire già dalla stessa denominazione, un’indagine reputazionale è una procedura investigativa che si concentra sulla reputazione di un determinato target. In altre parole, è un insieme di verifiche e controlli finalizzati a determinare quale sia la reputazione (ossia lo status e la considerazione di cui gode all’interno di uno specifico ambiente o settore) del soggetto in questione; i riscontri reputazionali sono particolarmente importanti per il già citato processo di valutazione finalizzato all’assunzione di un nuovo dipendente.
Se la risorsa dovrà farsi carico di mansioni importanti o dovrà occupare una posizione di rilievo, la sua reputazione potrebbe incidere su quella di tutta l’azienda (sia positivamente che negativamente); ciò rappresenta un fattore che, in alcuni contesti, non può essere ignorato e tende ad avere una certa rilevanza. In aggiunta, la reputazione individuale di un professionista è influenzata anche dallo sviluppo della sua carriera lavorativa: un numero elevato di licenziamenti, ad esempio, può essere indice di scarsa affidabilità mentre le promozioni denotano dedizione e affidabilità.
Qualora l’indagine riguardi la reputazione di un’azienda, l’orizzonte investigativo è piuttosto diverso: in tal caso, la procedura investigativa mira principalmente a valutare qual è l’immagine che l’azienda può vantare nel settore di competenza e qual è la reputazione delle principali figure di riferimento, sia quelle in ambito dirigenziale sia quelle che gravitano attorno al soggetto in altre vesti (consulenti, collaboratori e simili). Indagini reputazionali di questo tipo vengono svolte principalmente all’interno della due diligence, una prassi (che talvolta costituisce un obbligo contrattuale) che accompagna alcune transizioni, quali fusioni, acquisizioni e compravendita di quote di partecipazione azionaria.
In entrambi i casi, le indagini reputazionali servono anzitutto a tutelare gli interessi di chi le richiede, in quanto soddisfano la necessità di disporre di ulteriori riscontri – di carattere oggettivo – inerenti ad una controparte con la quale esiste l’eventualità di stringere rapporti di natura professionale o economica. Il mandante delle verifiche sulla reputazione intendono sincerarsi di alcuni aspetti del soggetto in questione, quali l’affidabilità, la trasparenza e la coerenza (le indagini servono anche ad accertare la veridicità delle informazioni già fornite spontaneamente dal target).
Come si svolge
Poiché si tratta di una procedura di carattere tecnico e specialistico, un’indagine reputazionale deve essere affidata a figure specializzate oppure ad un’agenzia di investigazione privata che offra un servizio specifico di questo tipo. Chi richiede un intervento professionale può farlo direttamente o, come accade più di frequente, tramite un legale rappresentante. L’accordo con l’agenzia viene stipulato sulla base di obiettivi e modalità di lavoro concordate da ambo le parti; la fase successiva consiste nell’acquisizione, da parte degli analisti incaricati, delle informazioni riguardanti il soggetto da sottoporre ad indagine.
Lo step successivo dell’iter investigativo consiste nella verifica dei dati acquisiti; per le indagini individuali, gli analisti si accertano se quanto dichiarato in sede di colloquio (e riportato in curriculum) corrisponda al vero. Nello specifico, vengono controllate le seguenti informazioni: dati anagrafici, domicilio e residenza, nazionalità, carriera accademica e titoli di studio, iscrizione ad albi o ordini professionali, precedenti esperienze lavorative, presenza di eventi pregiudizievoli non menzionati (licenziamenti, fallimenti, pignoramenti, protesti), eventuale coinvolgimento in procedimenti giudiziari e referenze. Le verifiche vengono effettuate tramite controlli incrociati presso pubblici archivi, come ad esempio l’anagrafe, il Catasto e il Registro delle imprese. I media e i social possono essere ulteriori fonti di informazione, purché sfruttati entro i limiti concessi dalla legge.
Prassi analoga viene seguita per le indagini aziendali: i controlli individuali vengono integrati con quelli inerenti al soggetto giuridico; l’aspetto reputazionale viene esaminato consultando fonti e archivi pubblici, con lo scopo di confermare o confutare quando dichiarato dal target delle verifiche. I riscontri ottenuti vengono illustrati in un dossier investigativo, la cui stesura segna la fine dell’iter di indagine.
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